
La Corte di Cassazione, con sentenza
del 04.11.2004 n .21095, ha decretato l’illegittimità
della capitalizzazione trimestrale degli interessi per
i periodi pregressi; oggi la pratica risulta possibile
ma solo per effetto di una variazione del contenuto
dell’articolo 120 del Testo Unico Bancario. Una
regolamentazione normativa infatti prevede dal 2000
analoga cadenza anche per gli interessi creditori.
L’anatocismo bancario riguarda quindi il passato,
quando ai clienti che utilizzavano lo scoperto di c/c
e le anticipazioni in C/C la banca applicava l’addebito
trimestrale degli interessi, mentre riconosceva annualmente
gli interessi creditori .
Va ricordato che l’articolo 1283 c.c. prevede
che, in mancanza di usi contrari, gli interessi scaduti
possano produrre interessi solo dal giorno della domanda
giudiziale o per effetto di convenzione posteriore alla
loro scadenza, e sempre che si tratti di interessi dovuti
almeno da sei mesi.
In passato la Corte aveva prodotto altre sentenze in
merito (n. 2374 del 16/03/1999 e n. 3096 del 30/03/1999),
ma con il recente pronunciamento ha affermato il principio
che la capitalizzazione trimestrale degli interessi
non trova alcun fondamento giuridico, nemmeno per il
periodo temporale dal 1981 al 1998 .
Per sanare la questione era intervenuto il D.L. 342/1999
, che concludeva come gli usi contrattuali bancari –
i quali prevedevano appunto la capitalizzazione trimestrale
degli interessi – potevano rivestire la natura
di “usi normativi” di cui agli art. 1 e
8 delle disposizioni preliminari del Codice Civile .
Con l’ultima sentenza la Corte afferma, invece,
che tali procedimenti possono assumere solo il valore
di “usi negoziali” e quindi non possono
essere considerati di deroga al principio generale richiesto
dall’art. 1283 C.C., facendo così decadere
la norma che avrebbe dovuto congelare i rapporti passati
.
Pertanto, tutti i clienti che hanno subito tale situazione
di svantaggio, possono fare istanza agli Istituti di
Credito per richiedere la restituzione degli interessi
illegali (termine di decadenza decennale), che vale
anche come interruzione dei termini di prescrizione
.
Precisiamo che il rimborso non è automatico e
se la banca non accetta occorre adire le vie legali
(per richieste entro € 2.500 il ricorso va presentato
al Giudice di Pace ed in tal caso la procedura è
veloce ) .
Occorre valutare opportunamente l’interesse ad
agire, invece, per richieste di importo superiore, in
quanto generalmente una causa in tribunale può
durare mediamente 4-5 anni ed avere un costo presunto
di circa € 4 / 5.000.
RCS
IMPRESA SRL esegue il ricalcolo degli Interessi, della
Commissione di massimo scoperto e delle Spese di chiusura
per tutti gli anni interessati dall’anatocismo,
determinando con esattezza le somme pagate in eccesso
e da chiedere eventualmente a rimborso alle Banche.
COME?
Basta presentarci
Estratti conto e Staffa trimenstrale (per le
aziende compresi i conti anticipi) delle Banche
interessate. |